1. Le disposizioni della presente legge attuano gli articoli 3, primo comma, 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione.
2. La presente legge disciplina la parità delle donne e degli uomini nell'accesso ad ogni livello per l'esercizio di funzioni pubbliche o di funzioni comunque connesse a interessi pubblici spettanti agli enti pubblici.
1. È istituita l'Autorità garante della parità delle donne e degli uomini nell'accesso ai massimi livelli per l'esercizio delle funzioni pubbliche o di funzioni comunque connesse a interessi pubblici spettanti agli enti pubblici, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. L'Autorità dispone di una sede propria, di personale e risorse finanziarie adeguati alle sue attribuzioni, secondo quanto annualmente stabilito con la legge di bilancio.
1. L'Autorità è organo collegiale, costituito dal presidente e da sei membri, paritariamente rappresentativi di entrambi i sessi, nominati con determinazione adottata
1. L'Autorità riceve gli atti o i provvedimenti con i quali gli enti pubblici nominano i propri dirigenti oppure designano o nominano membri di organi monocratici o collegiali, in apparati propri o di altre amministrazioni o in enti pubblici o privati.
2. L'Autorità verifica che le determinazioni assoggettate al suo riscontro siano conformi ai princìpi costituzionali di cui all'articolo 1 e, in particolare, che ogni scostamento dalla regola della parità sia motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Ove constati incongruenze, l'Autorità richiede i chiarimenti e l'eventuale documentazione per la verifica della legittimità dell'operato; quindi provvede al riscontro positivo. In caso contrario, l'Autorità impugna l'atto davanti al tribunale amministrativo
1. Gli enti pubblici inviano all'Autorità gli atti o provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Sono enti pubblici, ai fini della presente legge, gli enti così qualificati dalla legge o con atto amministrativo, nonché gli enti che possiedono indici rivelatori della loro pubblicità. Sono comunque enti pubblici gli enti pubblici economici e tutti gli enti i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono designati dal Parlamento, dal Governo o da organi rappresentativi di enti pubblici territoriali.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette all'Autorità, entro trenta giorni dalla sua costituzione, un elenco completo degli enti pubblici di cui al comma 2.
1. Sono funzionalmente organi dell'Autorità i Comitati regionali per la parità delle donne e degli uomini, che possono essere istituiti con leggi regionali in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione.
2. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato dai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1, in particolare:
a) disciplina l'organizzazione dell'Autorità;
b) stabilisce il personale necessario per un adeguato esercizio delle sue attribuzioni;
c) determina i criteri di gestione delle risorse finanziarie e i conseguenti adempimenti;
d) fissa l'indennità spettante ai membri dell'Autorità;
e) definisce lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità;
f) precisa tempi e modi dell'invio all'Autorità, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 2, degli atti o di provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, dell'eventuale istruttoria disposta dalla medesima Autorità, nonché del riscontro positivo oppure dell'impugnazione dell'atto e della sospensione della sua efficacia.